Bancarotta per il liquidatore che omette la tenuta dei libri contabili
Anche a fronte di una carica di breve durata, è titolare di una «posizione di garanzia»
Il liquidatore della società poi fallita risponde, anche a titolo di mera colpa, del reato di bancarotta semplice documentale (artt. 217-224 L. fall.) quando, pur a fronte di una carica di breve durata, non abbia provveduto a ricevere i libri contabili, omettendo di controllare la loro esistenza e di attivarsi, prontamente ed efficacemente, per ridurre le conseguenze negative della carenza documentale.
Il principio, espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 39009 depositata ieri, è riconducibile all’orientamento, comune alla dottrina e alla giurisprudenza, per cui i liquidatori, al pari degli amministratori e dei sindaci, sono titolari di una “posizione di garanzia”, nel senso che su di essi incombe l’obbligo, appunto detto “di garanzia”, di impedire l’evento
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