Contraddittorio e diritto di difesa garantito nel procedimento pre-fallimentare
Nuova audizione del debitore solo in presenza di elementi sopravvenuti
L’art. 22 comma 4 del RD 267/42 prevede che, se la Corte d’Appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero istante il fallimento, rimette, d’ufficio, gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti il venir meno dei relativi presupposti.
Una nuova convocazione del debitore, in tale fase, si rende necessaria solo in presenza di una segnalazione della parte circa l’esistenza di fatti sopravvenuti e idonei ad incidere sui presupposti della dichiarazione di fallimento.
Il decreto con cui la Corte d’Appello ha rimesso gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento dev’essere comunicato alle parti, ex art. 22 comma 3 del RD 267/42, al fine di consentire alle stesse ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41