Il conferimento d’azienda con riserva di sovrapprezzo non è una donazione
Si applica l’art. 20 del DPR 131/86 anche all’imposta di donazione
L’art. 20 del DPR 131/86 (che, ai fini dell’imposta di registro, vieta la riqualificazione degli atti portati alla registrazione se basata su elementi extratestuali) trova applicazione (in virtù del rinvio contenuto negli artt. 55 e 60 del DLgs. 346/90) anche nell’ambito dell’imposta di donazione e impedisce, quindi, di riqualificare in donazione l’atto di conferimento d’azienda caratterizzato dall’assegnazione ai conferenti di partecipazioni al capitale sociale di valore inferiore al valore economico dei rami d’azienda conferiti, con costituzione di una riserva di sovrapprezzo.
A questa conclusione giunge la Cassazione con la sentenza n. 17991, depositata il 2 luglio scorso, che esamina un’operazione societaria che, secondo l’Agenzia
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