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Venerdì, 4 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Riviste le modalità di utilizzo delle spese sanitarie per la precompilata

Regole aggiornate con le nuove disposizioni relative al controllo formale delle dichiarazioni

/ Massimo NEGRO

Venerdì, 4 luglio 2025

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Con il provvedimento n. 281068 pubblicato ieri, 3 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a seguito del parere favorevole del Garante della privacy espresso con il provvedimento n. 62 del 13 febbraio scorso. Il nuovo provvedimento riprende in gran parte il contenuto del precedente provvedimento n. 115304 del 9 maggio 2019, aggiornandolo con le novità successivamente intervenute.

L’art. 5-ter comma 1 del DL 146/2021 ha infatti modificato il comma 2 dell’art. 5 del DLgs. 175/2014, stabilendo che in caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, le esclusioni dal controllo formale, di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73, si applicano esclusivamente ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento, invece, agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

Il successivo art. 6 del DL 73/2022 ha invece modificato il comma 3 del citato art. 5 del DLgs. 175/2014, prevedendo che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante un CAF o un professionista, il controllo formale non sia effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine, il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata e, in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata in quanto non trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Infine, l’art. 19 del DLgs. 1/2024, inserendo il comma 1-bis all’art. 1 del DLgs. 175/2014, ha stabilito che le citate limitazioni ai controlli formali sulle dichiarazioni precompilate si applicano anche alle dichiarazioni precompilate delle persone fisiche, elaborate a partire dal 2024, titolari di redditi differenti dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, trasmesse direttamente o per il tramite dei CAF, dei professionisti e degli altri intermediari abilitati (per questi ultimi a partire dal 2025, come previsto dall’art. 2 comma 4 del DLgs. 108/2024, che ha integrato l’art. 1 comma 3 del DLgs. 175/2014).

Pertanto, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, poiché a partire dall’anno 2025 sono sottoposte al controllo formale, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, le dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2022, per il quale trovano applicazione le nuove modalità di effettuazione dei controlli introdotti dal riformulato art. 5 del DLgs. 175/2014, con il provvedimento emanato ieri vengono previste apposite disposizioni per consentire il controllo da parte dei dipendenti della stessa Agenzia.

Con il nuovo provvedimento viene infatti stabilito che, nel caso di modifiche delle spese sanitarie e veterinarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale o da un intermediario, il Sistema tessera sanitaria rende disponibili in consultazione, ai soli dipendenti dell’Agenzia delle Entrate incaricati delle attività di controllo formale, l’elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico.

Si tratta, nello specifico, delle seguenti informazioni:
- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso;
- tracciabilità del pagamento.

Di conseguenza, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, per ciascuna delle dichiarazioni selezionate in via centralizzata per il controllo formale di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73, sarà possibile verificare puntualmente che i documenti esibiti dal contribuente si riferiscano effettivamente a quanto integrato o modificato rispetto ai dati precompilati, in modo da consentire ai dipendenti della stessa Agenzia incaricati delle attività di controllo di individuare con precisione quale sia la porzione di spesa aggiunta rispetto al dato aggregato proposto nella dichiarazione precompilata. L’accesso è consentito ai dipendenti incardinati nell’Ufficio territorialmente competente all’attività di controllo.

Viene inoltre previsto che i file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione sono conservati per un periodo di 5 anni, rispetto ai precedenti 12 mesi.

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