In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore deve proporre il demansionamento
Il recesso deve rappresentare l’extrema ratio per il datore di lavoro, da utilizzare soltanto se non è possibile reimpiegare utilmente il lavoratore
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, benché non costituisca un requisito espresso a livello normativo, è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una extrema ratio; laddove la collocazione alternativa al licenziamento comporti l’assegnazione a mansioni inferiori, il datore è tenuto a prospettare al lavoratore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto soltanto nel caso in cui la soluzione alternativa non venga accettata dal prestatore di lavoro.
In questi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18063 di ieri,
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