Niente riscossione dell’imposta sull’eredità beneficiata prima della liquidazione dei debiti
Nella sentenza n. 17992 del 2 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fatta dall’erede non preclude all’Amministrazione finanziaria l’esercizio del proprio potere impositivo nei confronti dello stesso in relazione all’imposta di successione, attraverso la notifica di un avviso di liquidazione.
Tuttavia, considerato che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del DLgs. 346/90, il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato al pagamento del tributo successorio “nel limite del valore della propria quota ereditaria”, la responsabilità debitoria dello stesso non potrà essere fatta valere al momento della riscossione sino a quando non sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede.
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