Opzione per la compensazione in luogo del rimborso senza perdita del diritto
L’errore è essenziale e riconoscibile, e può essere fatto valere in sede contenziosa senza preclusioni di sorta
Nonostante, dopo il DL 193/2016, sia ormai pacifica la possibilità di emendare, in sede contenziosa, l’errore dichiarativo, è ancora molto cospicuo il contenzioso sul punto.
Spesso, infatti, si assiste ad una ingiustificata opposizione del Fisco su errori che consistono in una semplice barratura di una casella in dichiarazione in luogo di un’altra, fattispecie in cui è oggettivo che non vi è alcun intento di evasione.
Il caso, non poi così raro, si può presentare quando, magari nell’ultima dichiarazione presentata da una società cancellatasi dal Registro delle imprese, ma anche in altri frangenti, il contribuente, intendendo chiedere a rimborso un credito IVA o imposte sui redditi, per errore barra la casella sulla compensazione e non quella sul rimborso, pur avendo indicato
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41