ACCEDI
Lunedì, 19 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Rideterminazione di somme da sentenza inclusa nella definizione delle liti pendenti

Si può trattare di atto impositivo in senso sostanziale

/ Fabio FRONTONI

Lunedì, 19 gennaio 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con l’ordinanza n. 33414/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito l’ambito di applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del DL 119/2018. In particolare, i giudici hanno precisato quando una controversia possa considerarsi avente a oggetto un atto impositivo, anche se l’atto impugnato è formalmente qualificato come atto di riscossione.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società di persone, con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, l’omesso versamento dei tributi periodici e l’irregolare tenuta della contabilità, imputando ai soci, per trasparenza, un maggior reddito e irrogando le relative sanzioni.

La società e i soci impugnavano l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso limitatamente al profilo della detraibilità dell’IVA afferente a costi documentati, disponendo la rideterminazione dell’imposta e delle sanzioni, senza tuttavia quantificarne l’importo. La decisione veniva confermata dalla C.T. Reg. e passava in giudicato.

In esecuzione della sentenza di primo grado e facendo applicazione del meccanismo della riscossione frazionata previsto dall’art. 68 del DLgs. 546/1992, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società e ai soci un’intimazione di pagamento, richiedendo una somma pari a due terzi delle sanzioni originariamente irrogate. L’intimazione, però, non si limitava a dare esecuzione a un importo già determinato in sede giurisdizionale, ma presupponeva una autonoma rideterminazione delle sanzioni da parte dell’Ufficio, in assenza di criteri fissati dal giudice.

Proprio tale profilo induceva i contribuenti a impugnare l’intimazione, deducendone l’illegittimità per indebita determinazione del quantum sanzionatorio. La C.T. Prov. accoglieva integralmente il ricorso, annullando l’atto e rilevando la violazione del principio di proporzionalità. La C.T. Reg., in parziale riforma, procedeva a una diversa quantificazione delle sanzioni, confermando comunque che l’oggetto della controversia riguardava la loro corretta determinazione.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione. Nel frattempo, i contribuenti aderivano alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento prevista dal DL 148/2017, estinguendo i debiti relativi ai tributi, e successivamente, presentavano istanza di definizione agevolata della controversia pendente in Cassazione ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018, chiedendo la sospensione del giudizio.

L’Amministrazione finanziaria negava tuttavia l’accesso alla definizione, sostenendo che la lite non avesse a oggetto un atto impositivo, bensì una mera intimazione di pagamento, qualificabile come atto di riscossione. Contro tale diniego i contribuenti proponevano autonomo ricorso, evidenziando come l’intimazione avesse in realtà introdotto per la prima volta una nuova quantificazione delle sanzioni, incidendo direttamente sulla misura della pretesa tributaria e assumendo una funzione sostanzialmente impositiva.

È su questo profilo che si incentra il ragionamento della Cassazione secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del DL 119/2018, la natura impositiva di un atto deve essere individuata in base alla sua funzione concreta e non alla sua qualificazione formale. Ne consegue che anche un atto formalmente esattoriale può assumere carattere impositivo quando comporti una nuova determinazione della pretesa tributaria.

La rideterminazione non è operazione solo esecutiva

Nel caso di specie, l’intimazione di pagamento notificata in pendenza di giudizio ha rappresentato la prima comunicazione ai contribuenti di una pretesa sanzionatoria diversa da quella originaria, poiché la sentenza di primo grado non ne aveva fissato l’importo. L’Ufficio, secondo i giudici, ha esercitato un’autonoma potestà impositiva, eccedendo i limiti della mera funzione esattoriale propria dell’atto di intimazione. La controversia avente a oggetto l’impugnazione dell’intimazione non verteva, dunque, sulla semplice esecuzione di una sentenza, ma sulla legittimità di una nuova determinazione delle sanzioni. In quanto tale, essa rientra nell’ambito applicativo dell’art. 6 del DL 119/2018 e può essere oggetto di definizione agevolata.

La Corte ha quindi accolto il ricorso dei contribuenti, dichiarando l’illegittimità del diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate e disponendo l’estinzione del giudizio pendente, affermando il principio secondo cui, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, deve essere ricompresa tra le liti aventi a oggetto un atto impositivo anche l’impugnazione dell’intimazione di pagamento che, pur formalmente qualificabile come atto di riscossione, si sia in concreto tradotta in una nuova e autonoma determinazione della pretesa tributaria.

TORNA SU