È condotta antisindacale applicare un contratto peggiore di quello leader
Il Tribunale di Milano si basa sul nuovo art. 29 comma 1-bis del DLgs. 276/2003
Con il DL 19/2024 è stato introdotto il comma 1-bis all’art. 29 del DLgs. 276/2003, in forza del quale, al personale impiegato in appalto e subappalto, deve essere garantito un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
La norma è diretta a garantire un trattamento adeguato ai lavoratori, non limitato alla componente retributiva, ma esteso a tutti i diritti e alle garanzie che a questi ultimi devono far capo: essa chiama in causa le organizzazioni sindacali e, in particolare, quelle comparativamente più rappresentative, titolari di un potere di controllo del rispetto della disposizione e di prevenzione dei fenomeni di dumping salariale. Pertanto, queste ultime devono ritenersi legittimate a reagire nel caso in cui vengano a conoscenza dell’alterazione di queste regole, attivando lo strumento di repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 della L. 300/70.
È questa la conclusione cui è giunto il Tribunale di Milano, con il decreto del 4 dicembre 2025.
Nel dettaglio, il giudice milanese veniva chiamato a pronunciarsi nell’ambito di una controversia vertente sull’applicazione, da parte del datore di lavoro ai lavoratori impiegati negli appalti, di un contratto collettivo che garantiva valori retributivi e trattamenti normativi complessivamente inferiori a quelli del CCNL Vigilanza privata e Servizi di sicurezza, leader del settore e sottoscritto dall’organizzazione sindacale che aveva agito in giudizio: quest’ultima lamentava la lesione dell’immagine e del proprio ruolo, posto che, con tale condotta datoriale, la funzione di garanzia avverso pratiche di dumping nel mercato di lavoro, attribuita dalla legge, ne sarebbe uscita “negata e svilita”.
Investito della controversia, il Tribunale si domanda, prima di tutto, se la condotta datoriale abbia natura antisindacale.
La risposta, come anticipato, è positiva: il nuovo – menzionato – comma 1-bis dell’art. 29, risultando complessivamente diretto a regolare la fattispecie degli appalti di opere e servizi, pone a fondamento della comparazione il contratto collettivo territoriale e nazionale stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative, chiamando in causa proprio queste ultime.
Infatti, argomenta il giudice, detta previsione normativa ascrive a tali organizzazioni, sottoscrittrici del contratto leader del settore, una funzione di verifica e controllo rispetto alle regole del mercato del lavoro nello specifico settore degli appalti, sotto il profilo dell’osservanza delle regole minime salariali e normative, individuate dal contratto paradigma, legittimandole così a una reazione. A questo punto, il Tribunale ricorda come la nozione di contratto “comparativamente più rappresentativo” sia utilizzata dal legislatore al posto di “sindacato maggiormente rappresentativo” al fine di selezionare le organizzazioni sindacali o oi contratti collettivi, in funzione dell’attribuzione alle prime di specifiche prerogative. L’avverbio “comparativamente” introduce un elemento di confronto tra le organizzazioni sindacali al fine di individuare quale tra esse sia la più rappresentativa.
Nel caso di specie, continua la pronuncia, l’organizzazione sindacale ricorrente deve ritenersi, di fatto, comparativamente più rappresentativa, essendo associata alla CGIL che vanta oltre 5.500.000 tesserati e risultando, tra le altre cose, firmataria di 24 contratti nazionali c.d. leader del settore e in particolare della vigilanza privata e nei servizi sicurezza. Non c’è dubbio, quindi, in ordine al fatto che il CCNL Vigilanza privata e Servizi sicurezza possa assurgere a contratto c.d. paradigma, agli effetti del procedimento di comparazione di cui al comma 1-bis dell’art. 29.
Ciò detto, il Tribunale passa alla comparazione dei CCNL, effettuata per mezzo di apposita CTU. Tenuto conto dell’indicazioni dell’ANAC e delle modifiche apportate al Codice degli appalti pubblici di cui al DLgs. 209/2024, le conclusioni del consulente portano il Tribunale ad affermare come appaia evidente che, tra i due contratti collettivi non possa dirsi sussistente un’equivalenza economica e normativa. Quindi, in considerazione della violazione dell’art. 29 comma 1-bis del DLgs. 276/2003, il giudice milanese ordina all’impresa datrice di applicare a tutti i lavoratori impiegati negli appalti dei parametri retributivi e normativi non inferiori a quelli previsti dal CCNL Vigilanza e Servizi di sicurezza, comminando altresì una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, nella misura di 100 euro al giorno.
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