Revisione legale anche all’intero organo di controllo interno per gli ETS
L’organo di controllo, nel caso di composizione collegiale, deve essere costituito da soggetti tutti iscritti al registro dei revisori legali
Con una modifica all’art. 30, comma 6 del DLgs. 117/2017 il correttivo al Codice del Terzo settore rende definitivo il quadro dei controlli degli enti.
Con esso da un lato si chiarisce che la revisione legale dei conti è d’obbligo esclusivamente per associazioni e fondazioni che superano determinati limiti dimensionali e, dall’altro, che se la stessa fosse demandata all’organo di controllo interno questo dovrà integralmente essere costituito da revisori legali.
Alla luce di tali novità, in primo luogo è da evidenziare che il nuovo sistema di controlli riguarda solo quelle associazioni e fondazioni che decideranno di iscriversi al RUNTS, mentre per gli enti che decideranno di rimanere disciplinati dal libro I del codice civile, salvo leggi particolari (ad esempio quelle ...
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