Nel caso in cui si debbano restituire somme al soggetto erogatore, si applica l’art. 10 comma 1 lett. d-bis) del TUIR a mente del quale sono deducibili dal reddito complessivo le somme restituite al soggetto che le ha erogate se le medesime sono state assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti. La norma richiamata, nella formulazione attuale introdotta dalla L. 147/2013, ha riconosciuto che, in via eccezionale, ove vi sia incapienza, l’onere deducibile possa essere ...
4 febbraio 2019
/ Caterina MONTELEONE