L’esclusione dall’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 3 del DLgs. 346/1990 per gli enti che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, si applica unicamente alle fondazioni riconosciute. Tuttavia il vincolo del riconoscimento, che concerne ugualmente l’atto di dotazione e gli apporti successivi ricevuti dalla fondazione, non opera se il fondatore, dopo la costituzione dell’ente...
4 giugno 2018
/ Dario AUGELLO