Esenzione dall’imposta di donazione per le fondazioni riconosciute
È applicabile anche ove il riconoscimento sia stato richiesto dopo l’atto, purché tempestivamente, e ottenuto entro i termini per l’accertamento
L’esclusione dall’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 3 del DLgs. 346/1990 per gli enti che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, si applica unicamente alle fondazioni riconosciute. Tuttavia il vincolo del riconoscimento, che concerne ugualmente l’atto di dotazione e gli apporti successivi ricevuti dalla fondazione, non opera se il fondatore, dopo la costituzione dell’ente, dimostra di aver chiesto con tempestività il riconoscimento ed effettivamente lo ottiene. Questo il principio statuito dalla C.T. Reg. Lazio con la sentenza n. 2150/5/2018.
La pronuncia di merito affronta due ordini di problemi: il primo, se le fondazioni ...
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