Esenzione dall’imposta di donazione per le fondazioni riconosciute
È applicabile anche ove il riconoscimento sia stato richiesto dopo l’atto, purché tempestivamente, e ottenuto entro i termini per l’accertamento
L’esclusione dall’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 3 del DLgs. 346/1990 per gli enti che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione,
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