Nel Codice della crisi accordi di ristrutturazione a efficacia estesa
L’accordo non ha carattere liquidatorio e l’effetto vincolante si estende anche a categorie diverse dai creditori bancari e finanziari
Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (DLgs. di attuazione della L. 155/17) contempla, tra gli strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione, la disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61. La fattispecie è oggi regolamentata, insieme alla convenzione di moratoria, dall’art. 182-septies del RD 267/42 (introdotto per effetto del DL 83/2015) e risponde all’esigenza di “potenziare” la via stragiudiziale di risoluzione della crisi, evitando che l’ostruzionismo di alcuni creditori finanziari, che vantino crediti di modesta entità, ...
/ Antonio NICOTRA