L’invalidazione dei certificati di origine giustifica l’accertamento doganale
Secondo la Suprema Corte è superflua l’indicazione delle ragioni che hanno condotto all’invalidazione
L’annullamento, da parte delle autorità doganali estere, di certificati di origine inesatti o falsificati è sufficiente a giustificare il recupero di dazi preferenziali non versati, indipendentemente dai motivi della loro invalidazione.
Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 25 gennaio 2019 n. 2148, che si è pronunciata su un controllo, intervenuto a seguito di una procedura internazionale di cooperazione amministrativa, dal quale è risultata la nullità dei certificati EUR 1, con la conseguenza che le merci importate, non potendosi più considerare originarie del Paese terzo, non potevano usufruire del trattamento daziario agevolato.
Al fine di poter beneficiare delle esenzioni o riduzioni dei diritti doganali previste dalle regole di origine preferenziale, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41