Nella vigente legge fallimentare, recata dal RD 267/42, le azioni di inefficacia differiscono dalle azioni revocatorie per l’onere probatorio e la natura della sentenza; contengono, infatti, ipotesi di inefficacia sin dal momento della dichiarazione di fallimento, a differenza delle revocatorie, dove l’inefficacia si produce solo quando la domanda viene definitivamente accolta dal giudice. Le azioni di inefficacia, poiché operano automaticamente, sono anche definite come azioni “recuperatorie...
6 giugno 2020
/ Saverio MANCINELLI