Finanziamento soci come contrasto alla crisi economica «da pandemia»
Il DL 23/2020 incentiva l’iniezione di denaro nella partecipata, sterilizzando con effetti permanenti le azioni di inefficacia in caso di rimborso
Nella vigente legge fallimentare, recata dal RD 267/42, le azioni di inefficacia differiscono dalle azioni revocatorie per l’onere probatorio e la natura della sentenza; contengono, infatti, ipotesi di inefficacia sin dal momento della dichiarazione di fallimento, a differenza delle revocatorie, dove l’inefficacia si produce solo quando la domanda viene definitivamente accolta dal giudice.
Le azioni di inefficacia, poiché operano automaticamente, sono anche definite come azioni “recuperatorie agevolate”, e sono contenute negli artt. 64 (atti a titolo gratuito) e 65 (pagamenti c.d. “anticipati”) della legge fallimentare.
Il codice civile contiene, in tema di finanziamenti dei soci, alcune norme di rilievo sotto il profilo concorsuale. Una di queste è l’art.
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