L’abrogazione della mediazione non cambia la struttura del ricorso
Ora come allora, vigono le regole dell’art. 18 del DLgs. 546/92
L’art. 2 comma 3 del DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220 ha abrogato l’art. 17-bis del DLgs. 546/92, con effetto dal 4 gennaio 2024. Per il sistema antecedente, qualora il valore della lite, calcolato in ottemperanza all’art. 12 del DLgs. 546/92 (sola maggiore imposta richiesta nell’atto), non superava i 50.000 euro il ricorso aveva pure valore di reclamo, e le parti, dopo la notifica, avevano novanta giorni per stipulare l’eventuale mediazione, decorsi i quali scattava il termine di trenta giorni per il deposito (art. 17-bis del DLgs. 546/92). Dal punto di vista del contribuente, queste sono le...
/ Alfio CISSELLO