Nella composizione negoziata proroga dell’incarico per recuperare i creditori incerti
Diventa rilevante non tanto la manifestata ed espressa volontà di proroga, quanto il mancato espresso dissenso dei partecipanti alle trattative
In materia di composizione negoziata merita un approfondimento il comma 7 dell’art. 17 del DLgs. 14/2019, in base a cui “l’incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22”.
Stante la distinzione che intercorre tra le due diverse fattispecie (si veda “Due ipotesi di proroga dell’incarico dell’esperto nella composizione negoziata” del 13 gennaio 2024), vale soffermarsi sul primo capoverso dell’articolo in commento, dovendo giungere a definire il concetto di “parti” e, conseguentemente, il perimetro interpretativo ...