Valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC
Secondo la giurisprudenza è applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo
L’art. 26, comma 2 del DPR 602/73, come aggiunto dall’art. 38, comma 4, lettera b) del DL 78/2010, prevede che la notifica della cartella di pagamento “può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile”.
A sua volta, l’art. 1, lett. f), del DPR 68/2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti
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