L’art. 1, comma 485 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), aggiungendo il comma 1.1 all’art. 16 del DLgs. 151/2001, ha riconosciuto alle lavoratrici, a partire dal 1° gennaio 2019, la facoltà di far “slittare” la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, astenendosi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, purché il medico specialista del SSN e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della ...
14 dicembre 2019
/ Elisa TOMBARI