Per il congedo di maternità solo dopo il parto serve la certificazione medica
La possibilità di lavorare sino al nono mese è stata introdotta dal 1° gennaio 2019
L’art. 1, comma 485 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), aggiungendo il comma 1.1 all’art. 16 del DLgs. 151/2001, ha riconosciuto alle lavoratrici, a partire dal 1° gennaio 2019, la facoltà di far “slittare” la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, astenendosi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, purché il medico specialista del SSN e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice e del bambino.
Questa opzione costituisce una modalità alternativa alla fruizione del congedo di maternità disciplinata dal comma 1 del medesimo art. 16, che vieta di adibire al lavoro la lavoratrice in gravidanza: durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
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