Rinunciare al mandato senza dichiarare la cancellazione dall’albo non ferma il processo
Il principio, reso in ambito civile, può essere trasposto nel rito tributario
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30192 del 20 novembre 2019, ha statuito che il processo non si interrompe ex art. 301, comma 1 c.p.c. nel caso in cui il difensore rinunci al mandato senza, però, dichiarare l’avvenuta cancellazione dall’albo degli avvocati.
Il caso ha riguardato una controversia civile, relativa all’accertamento della nullità di un atto di vendita immobiliare con patto di riscatto, giunta allo scrutinio della Corte affinché esaminasse un ricorso incentrato sulla deduzione della nullità della sentenza della Corte di appello per aver, tale organo, rigettato l’eccezione di omessa estinzione del giudizio ritenendo che la volontaria cancellazione dall’albo professionale (per l’assunzione dell’incarico di giudice onorario
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