Inutilizzabile il block notes dell’avvocato se eccepito il segreto professionale
Con la pronuncia n. 17215 depositata ieri, 26 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che, se viene eccepito il segreto professionale, gli elementi acquisiti in difetto della necessaria autorizzazione del PM non sono utilizzabili.
In forza dell’art. 52 del DPR 633/72, in caso di opposizione del segreto professionale occorre l’autorizzazione del PM, onde procedere all’apertura di borse o plichi sigillati.
L’autorizzazione deve ovviamente essere successiva al momento in cui il segreto professionale viene opposto, per cui non è sufficiente l’autorizzazione all’accesso in precedenza concessa. In altre parole, l’autorizzazione all’accesso non comprende, in via preventiva, l’eventuale e successiva opposizione del segreto professionale che va adeguatamente vagliata dal PM.
Sono quindi inutilizzabili gli elementi rinvenuti, relativi ai nominativi dei clienti e ai compensi percepiti.
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