Prescrizione sospesa anche per gli amministratori in carica di associazioni non riconosciute
La Consulta, con la sentenza 26 giugno 2025, n. 86, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941 comma 1 n. 7 c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
La ratio della sospensione, infatti, non mostra alcuna relazione con la sussistenza o meno della personalità giuridica, proprio in quanto il riconoscimento giuridico non incide sui rapporti interni fra gli amministratori e l’ente. Pertanto, la stessa difficoltà che incontra l’associazione riconosciuta nell’avere contezza della responsabilità dei suoi amministratori e nel farla valere, fin quando essi sono in carica, si rinviene nel caso delle associazioni non riconosciute.
Peraltro, la disciplina concernente queste ultime non prevede, nei confronti degli amministratori, strumenti di controllo; strumenti presenti, viceversa, nella regolamentazione delle snc e delle sas, rispetto alle quali il meccanismo della sospensione della prescrizione opera (cfr. Corte Cost. nn. 322/98 e 262/2015).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41