Comunicazioni finanziarie per l’oro da investimento impiegato in lavorazioni industriali
Per gli operatori professionali in oro, le comunicazioni finanziarie all’Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria hanno ad oggetto anche le cessioni di “oro da investimento” destinato alla successiva lavorazione, ossia quello non più destinato a riserva di valore, ma a uso industriale. Questo il chiarimento della consulenza giuridica n. 6/2025, pubblicata ieri.
La richiesta di chiarimento deriva dalla modifica che ha subito l’art. 1 della L. 17 gennaio 2000 n. 7 il quale, a seguito dell’intervento dell’art. 1 comma 1 lett. b) n. 1.1) del DLgs. 10 dicembre 2024 n. 211, include nell’oro da investimento anche quello destinato a successiva lavorazione.
L’Agenzia delle Entrate conferma la posizione già espressa al riguardo con la risposta 8 agosto 2013 n. 97319 nella quale era stato rilevato che le cessioni di “oro da investimento”, effettuate nei confronti di imprese di produzione di oggetti preziosi, pur trattandosi di transazioni aventi ad oggetto oro destinato non più a riserva di valore, ma a successiva lavorazione, rientrano nell’obbligo di comunicazione in ragione del fatto che si tratta di materia ricompresa nella categoria di cui alla lettera a) dell’art. 1 della L. 7/2000 e per fornire opportune indicazioni circa l’effettiva destinazione dell’oro da investimento a diversi usi.
Il chiarimento risulta attuale, a maggior ragione a seguito della modifica normativa di cui dell’art. 1 della legge 7/2000.
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