Esclusa la conservazione dei biglietti di trasporto con file riepilogativo
Con la risposta a interpello n. 98 di ieri, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’istanza di una società operante nel settore del trasporto aereo, ha escluso che la conservazione dei biglietti di trasporto possa avvenire mediante conservazione di un file riepilogativo del contenuto dei biglietti stessi.
La fattispecie riguarda la stabile organizzazione italiana di una società Ue che certifica i servizi di trasporto mediante biglietti emessi in formato elettronico, nel rispetto delle caratteristiche prescritte dal DM 30 giugno 1992 (cfr. anche ris. 349/2007).
Per ridurre i costi di archiviazione, l’istante ipotizza di predisporre mensilmente un file riepilogativo del contenuto di ciascun biglietto e di conservare digitalmente la stampa in formato PDF di tale file, nel rispetto del DM 17 giugno 2014 e del DLgs. 82/2005.
L’Agenzia, però, ricordando che i biglietti di trasporto sono documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, soggetti agli obblighi previsti dal DM 17 giugno 2014 anche per quanto concerne modalità e tempi di conservazione, conclude che, in base alle norme attualmente vigenti non è ammissibile la conservazione del file riepilogativo in sostituzione di quella dei singoli biglietti.
Inoltre, con riguardo all’ipotesi di qualificare tale file come estratto informatico di ciascun biglietto, viene ricordato che tali estratti hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale o se non è espressamente disconosciuta.
Nel caso specifico, dunque, poiché non è previsto l’intervento del pubblico ufficiale e sussistono disposizioni volte alla conservazione dei documenti iniziali (art. 39 del DPR 633/72), la conservazione del file riepilogativo non potrebbe sostituire quella dei singoli documenti, ma al più aggiungersi alla stessa.
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