Salgono le retribuzioni per il personale degli studi di amministrazione condominiale
Aumenti da gennaio; incrementati anche gli importi dell’elemento perequativo regionale
Lo scorso 12 dicembre Anaci e Saci in rappresentanza datoriale e Cisal Terziario in rappresentanza dei lavoratori hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL 16 luglio 2022 (codice CNEL: H475) applicabile ai dipendenti degli studi professionali che amministrano condomini o immobili e alle società di servizi integrati alla proprietà immobiliare, scaduto il 30 giugno 2025 (si veda “Incrementi retributivi per il personale degli studi di amministrazione di condominio” del 23 luglio 2022). La nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà al termine del triennio, il 31 dicembre 2028. Conseguentemente, dal mese di gennaio dovrà cessare la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, prevista dall’Accordo 31 ottobre 2025 (si veda “Personale degli studi di amministrazione di condominio con indennità di vacanza contrattuale” del 7 novembre 2025).
Le Parti hanno stabilito i nuovi valori, applicabili con decorrenza gennaio 2026 e gennaio 2027, della c.d. “componente parametrica”, elemento retributivo che concorre a determinare la retribuzione minima contrattuale territoriale mensile (RMTCM).
Di seguito gli importi:
- dal 1° gennaio 2026: liv. Q, 2.390,22 euro; liv. A1, 2.071,53 euro; liv. A2, 1.859,06 euro; liv. B1, 1.646,60 euro; liv. B2, 1.487,25 euro; liv. C1 1.381,01, euro; liv. C2, 1.274,78 euro; liv. D1, 1.189,80 euro; liv. D2, 1.062,32 euro;
- dal 1° gennaio 2027: liv. Q, 2.475,91 euro; liv. A1, 2.145,79 euro; liv. A2, 1.925,71 euro; liv. B1, 1.705,63 euro; liv. B2, 1.540,56 euro; liv. C1, 1.430,52 euro; liv. C2, 1.320,48 euro, euro; liv. D1, 1.232,45 euro; liv. D2, 1.100,40 euro.
Per quel che concerne invece le nuove misure dell’elemento perequativo regionale, si rimanda alle tabelle 2A e 2B (decorrenza gennaio 2026) e alle tabelle 2C e 2D (decorrenza gennaio 2027) contenute all’interno del testo dell’Accordo, dove sono disponibili gli importi differenziati per ciascun livello e per ciascuna Regione.
Sono stati aggiornati anche gli importi dell’indennità di mancata contrattazione (IMC) introdotta dal CCNL 16 luglio 2022 e spettante per 12 mensilità annue ai lavoratori delle realtà presso le quali non sia stato sottoscritto un contratto aziendale. Con decorrenza gennaio 2026 le misure dell’IMC assumono i seguenti nuovi valori: liv. Q, 180,79 euro; liv. A1, 156,69 euro; liv. A2, 140,62 euro; liv. B1, 124,54 euro; liv. B2, 112,50 euro; liv. C1, 104,45 euro; liv. C2, 96,43 euro; liv. D1, 90 euro; liv. D2, 80,35 euro.
Vengono poi modificate le maggiorazioni spettanti per il lavoro straordinario per le quali si rinvia alle tabelle 5A e 5B allegate al testo dell’Accordo.
Sul versante normativo, con riferimento al periodo di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio non professionale, le Parti hanno previsto 30 giorni aggiuntivi di comporto nei casi in cui la malattia richieda il ricorso a terapie salvavita (come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia o altri trattamenti equivalenti).
Le Parti hanno altresì concordato l’aggiornamento della classificazione del personale mediante l’introduzione di nuove figure specializzate, tra le quali il consulente in materia di energia e altre rilevanti per il settore, che saranno inserite nel testo integrale del CCNL. Prevista anche la ridefinizione dell’inquadramento e dei relativi profili professionali degli addetti alle riparazioni condominiali (ex livello D1).
In tema di welfare contrattuale, infine, dal 1° gennaio 2026 ai quadri spettano valori corrispondenti a 1.500 euro annui (dai precedenti 1.200), ridotti a 800 euro (dai precedenti 600) per tutti gli altri lavoratori (inclusi gli operatori di vendita).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941