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Mercoledì, 21 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Somme indebitamente sottratte al datore compensabili con la retribuzione futura

Con la compensazione volontaria, le parti possono stabilire preventivamente le condizioni affinché si produca l’effetto compensativo

/ Federico ANDREOZZI

Mercoledì, 21 ottobre 2026

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Con l’ordinanza n. 24617/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata nell’ambito di una singolare fattispecie avente a oggetto un accordo intercorso tra datore di lavoro e dipendente, diretto alla compensazione tra somme di cui la lavoratrice si era indebitamente appropriata e crediti retributivi futuri.

Il caso di specie vedeva coinvolta una segretaria di uno studio legale associato che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme a titolo di retribuzioni, TFR e indennità di mancato preavviso. Avverso il decreto, lo studio legale aveva promosso opposizione, sostenendo che la lavoratrice avesse già percepito tutte le somme a lei spettanti a tali titoli. In particolare, lo studio legale rilevava che, all’esito di alcuni accertamenti contabili, erano emerse gravi anomalie e ammanchi di denaro, riconducibili a condotte della segretaria protrattesi nel corso degli anni.
I titolari dello studio, tuttavia, avevano autorizzato la lavoratrice a trattenere le somme già nella sua disponibilità, a titolo di anticipazioni delle retribuzioni che sarebbero maturate a decorrere dal gennaio 2018, continuando a versare i relativi contributi previdenziali. Il rapporto di lavoro era proseguito con tali modalità di retribuzione per oltre un anno e mezzo, sino al giugno 2019, quando la lavoratrice aveva rassegnato oralmente le dimissioni.

A fronte di ciò, il datore di lavoro chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Dal canto suo, la segretaria si era costituita nel giudizio di opposizione, evidenziando che, mentre il credito da lei azionato doveva ritenersi certo, liquido ed esigibile, il controcredito vantato dallo studio non era provato, risultando, gli inadempimenti contestati, esclusivamente da una perizia di parte. Sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello avevano riconosciuto le ragioni dello studio legale (Trib. Vercelli n. 60/2023 e App. Torino n. 9/2024). In particolare, la Corte d’Appello aveva ricostruito la fattispecie in termini di pactum de compensando, ossia di accordo mediante il quale le parti, ai sensi dell’art. 1252 c.c., stabiliscono la compensazione tra i rispettivi crediti, anche in assenza dei requisiti dell’art. 1241 c.c. Tale compensazione “atecnica” sarebbe sganciata dai limiti previsti dalla disciplina codicistica per le altre forme di compensazione.

In tale prospettiva, la Corte territoriale aveva richiamato, inoltre, il principio, fatto proprio dalla Cassazione, secondo cui è ammissibile la compensazione del TFR con crediti vantati dal datore di lavoro, ritenendo che tale principio potesse valere, a maggior ragione, anche per i crediti retributivi (cfr. Cass. n. 21646/2016).

Quanto alla sussistenza dell’accordo, la Corte d’Appello aveva evidenziato che, se da un lato la sua esistenza non era mai stata espressamente negata dalla lavoratrice, dall’altro il contegno da questa tenuto ne confermava la conclusione. La stessa aveva infatti prestato per oltre un anno e mezzo la propria attività lavorativa senza percepire ulteriori somme a titolo di retribuzione.

Questo comportamento, secondo i giudici d’appello, costituiva una manifestazione tacita e concludente della volontà di aderire all’accordo compensatorio: così facendo, la lavoratrice si era riconosciuta debitrice della controparte o, quantomeno, aveva riconosciuto l’esistenza di un debito di importo corrispondente al credito retributivo maturato.
Una diversa soluzione, per la Corte, non avrebbe consentito di spiegare né l’assenza di un licenziamento per giusta causa né la prosecuzione, per un periodo così prolungato, dell’attività lavorativa senza il versamento della retribuzione. Non si era trattato, inoltre, né di una transazione, stante l’assenza di reciproche concessioni, né di una rinuncia alla retribuzione, dovendosi considerare quest’ultima anticipata e già riscossa dalla lavoratrice.

I giudici di legittimità hanno confermato le conclusioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha, in primo luogo, preso atto dell’inquadramento giuridico dell’accordo, fatto proprio dal giudice d’appello, quale pactum de compensando, nonché della valutazione del comportamento tenuto dalla lavoratrice quale elemento idoneo a dimostrarne l’esistenza. Dopodiché, i giudici di legittimità sono passati al vaglio del motivo con il quale la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1252 c.c., contestando la possibilità di una compensazione volontaria tra due crediti dei quali uno – quello retributivo – era ancora futuro, al momento della conclusione dell’accordo.

Sul punto, la Cassazione ha rilevato che, mediante la compensazione volontaria, le parti possono non soltanto compensare crediti già esistenti, ma anche stabilire preventivamente le condizioni, derogatorie rispetto a quelle previste dalla legge, necessarie e sufficienti affinché si produca in futuro l’effetto compensativo tra i rispettivi crediti.
Pertanto, la pronuncia di merito doveva ritenersi esente dai vizi denunciati.

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