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LAVORO & PREVIDENZA

Il modello A1 non garantisce la genuinità del distacco transnazionale

Per la Cassazione il rilascio della certificazione non impedisce al Paese ospitante la verifica della legittimità

/ Mario PAGANO

Sabato, 10 ottobre 2026

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La presenza del formulario E101, oggi modello A1, che certifica la posizione contributiva nel Paese di origine, non impedisce e non esclude che il distacco transnazionale risulti, di fatto, privo dei requisiti di legittimità previsti per legge e possa, pertanto, essere sanzionato.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 14173/2026, ha ripercorso i punti essenziali che caratterizzano la genuinità di un’operazione di distacco transnazionale, soffermandosi, più in particolare, sulla valenza dell’allora formulario E101, ormai sostituito dal modello A1. In linea generale, secondo quanto previsto dal DLgs. 136/2016, attuativo della direttiva 2014/67/Ue, si può parlare di distacco transnazionale nella misura in cui si possa riscontrare una effettiva prestazione di servizi sul territorio italiano, da parte di un operatore economico stabilito in un altro Stato membro.

Secondo il diritto comunitario rientrano nell’ampia nozione di prestazione di servizi le attività di carattere industriale, commerciale, artigianale e le libere professioni, riferite a tutti i settori economico-produttivi. Affinché tali operazioni di decentramento produttivo risultino legittime, il decreto prevede una serie di requisiti, necessari a verificare che vi sia effettivamente una transnazionalità dell’operazione, posta in essere da chi invia i lavoratori e, soprattutto, da chi li riceve per ottenerne le prestazioni lavorative.

In tal senso, l’art. 3 del DLgs. 136/2016 indica espressamente una serie di elementi, riferiti all’impresa distaccante e ai lavoratori, che il personale ispettivo deve prendere in considerazione complessivamente, per verificare proprio l’autenticità del distacco. Tuttavia, oltre a tali indici più sostanziali, vengono verificati anche una serie di documenti riferiti al distacco, utili a provarne la regolarità amministrativa e documentale, attraverso, ad esempio, alcuni obblighi amministrativi, quali la comunicazione preventiva di distacco, il contratto di lavoro, stipulato tra lavoratore e azienda straniera distaccante, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nel Paese di origine, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero e la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni.

Oltre a ciò, esiste anche un documento afferente alla posizione contributiva. In passato è stato definito formulario E101 e oggi modello A1. Come già chiarito dall’INL, con la circolare n. 1/2017, tale modello attesta l’iscrizione dell’impresa straniera al sistema di sicurezza sociale nel Paese d’origine e si limita, quindi, a certificare l’obbligo per l’impresa distaccante di pagare i contributi esclusivamente nello Stato membro di stabilimento e non anche in quello ospitante. Ciò in quanto, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori distaccati nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi si applica il principio di “personalità” – opposto al principio di “territorialità” vigente, invece, in materia di condizioni di lavoro – che consente di mantenere il regime contributivo del Paese d’origine. Diversamente, il modello A1 non contiene informazioni né sulle condizioni di lavoro, né sull’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’azienda, né notizie sull’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un’impresa distaccante, con sede in Svizzera, era in possesso dei formulari di distacco E 101 ma il personale ispettivo aveva, comunque, accertato l’assenza di sedi secondarie o unità locali in Italia e, quindi, la carenza dei requisiti soggettivi per operare in Italia con il sistema del distacco transnazionale.

L’Ispettorato ha, così, proceduto ad applicare le sanzioni previste per il distacco non genuino, ciò sebbene l’INPS non avesse nel contempo proceduto al disconoscimento del modello E101 esibito. Un vincolo procedurale che sarebbe derivato direttamente dal diritto comunitario.

Tuttavia, la Cassazione ritiene tale ultimo aspetto del tutto irrilevante ai fini della validità dell’accertamento ispettivo. Secondo la Corte, infatti, proprio al fine di evitare comportamenti elusivi e/o fraudolenti, volti a strumentalizzare il diritto dell’Unione europea, al giudice dello Stato “ospitante” non può essere negato il potere-dovere di accertare – pur in presenza di certificati E101 – se i soggetti cui si contesti l’impiego di lavoratori fraudolentemente distaccati possano essere considerati responsabili degli obblighi datoriali in base al diritto nazionale applicabile. Del resto, prosegue la sentenza, la verifica della genuinità del distacco, operata nel caso di specie, attiene alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro nella sua fase esecutiva, ponendosi “a valle” dell’emissione dei modelli E101, emessi da autorità che non potevano al tempo della loro emissione conoscere la natura fittizia del distacco posto in essere.

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