Decreto ingiuntivo ammissibile e utile in presenza di misure protettive
Restano precluse solo le azioni esecutive e cautelari, ma non quelle di condanna
Ai sensi dell’art. 18 del DLgs. 14/2019, l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva domanda presentata con le modalità di cui all’art. 17 comma 1, l’applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori.
Dal giorno della pubblicazione dell’istanza, i creditori interessati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
Secondo la decisione del Tribunale di Verona del 20 settembre 2026, l’azione monitoria nei confronti dell’imprenditore che usufruisca degli effetti delle misure protettive e che, successivamente, ottenga l’omologazione del concordato semplificato all’esito della composizione negoziata resta ammissibile in quanto l’improcedibilità ex lege non investe le azioni di accertamento, a cui va ricondotta l’iniziativa monitoria.
A sostegno della tesi esposta, il Tribunale, in primo luogo, richiama il tenore letterale della norma, che vieta (solamente) azioni esecutive e cautelari, non ricorrendo alcun divieto per le azioni di condanna.
Una estensione della norma oltre il chiaro tenore letterale integrerebbe, invece, una violazione del diritto all’esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
La giurisprudenza, al riguardo, ha fornito indicazioni sulle ragioni a sostegno dell’ammissibilità dell’iniziativa giudiziale di accertamento nei confronti della società in concordato.
L’ordinanzia della Cassazione n. 5845/2026 ha affermato, ad esempio, che la sentenza di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti nei termini della proposta approvata, ma non forma un giudicato sull’esistenza, entità e rango degli stessi, né sugli ulteriori diritti coinvolti nella procedura, atteso che l’accertamento dei crediti è svolto in sede non giurisdizionale, ma amministrativa, con funzione meramente delibativa ai fini del calcolo delle maggioranze.
Sotto un altro profilo, potrebbe chiedersi se, omologato il concordato e divenuta vincolante per i creditori concorsuali la falcidia della loro soddisfazione, il provvedimento monitorio debba essere revocato, pronunciandosi la condanna nei limiti della somma di cui si è previsto il pagamento.
Dalla posizione espressa in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 5845/2026, sebbene relativa ad una questione differente) potrebbe evincersi come non vi siano impedimenti alla pronuncia di un titolo esecutivo anche nei confronti di una società in concordato.
Tale conclusione è coerente con gli istituti del diritto concorsuale. Il contraddittore del creditore oggetto di ingiunzione non è la procedura (a differenza di quanto avviene con la liquidazione giudiziale), ma la debitrice in concordato: ne consegue che il titolo giudiziale avrebbe efficacia anche qualora il concordato venisse meno.
Il concordato semplificato, al pari di quello “ordinario” potrebbe essere risolto, ad esempio, per inadempimento (art. 119 del CCII richiamato dall’art. 25-sexies comma 8 del CCII): in questo caso, la falcidia dei creditori verrebbe meno e la società debitrice sarebbe tenuta ad adempiere al proprio debito per l’intero.
Diversamente, se il decreto fosse revocato e la sentenza si pronunciasse su un credito di importo inferiore, la debitrice sarebbe obbligata al pagamento solo per tale limitato importo, perché non vi sarebbe più alcun titolo giudiziale che vincoli al pagamento originario.
Se poi l’impresa debitrice, in seguito alla risoluzione del concordato, fosse soggetta a liquidazione giudiziale, ai fin dell’ammissione al passivo, l’unico titolo giudiziale definitivo opponibile alla massa sarebbe quello che consacra un credito di misura inferiore.
Il creditore non potrebbe più concorrere per l’intero valore del suo credito, ma vedrebbe applicata una falcidia concorsuale alla somma già ridotta dalla sentenza che decide l’opposizione.
La pronuncia di conferma del provvedimento monitorio non impone, peraltro, il pagamento in favore del creditore nella misura integrale del credito: è necessario, a tal fine, distinguere i crediti concorsuali da quelli successivi e non rileva la data dell’accertamento giudiziale, ma quella dell’origine del credito.
Il credito, se ha causa anteriore all’apertura del concorso, rimane concorsuale anche se accertato giudizialmente dopo tale data (Cass. n. 17637/2007).
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