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Banca non responsabile se comunica il cattivo esito del modello F24 al solo commercialista

/ REDAZIONE

Martedì, 6 ottobre 2026

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26172/2026, si è pronunciata su un caso relativo all’incarico, attribuito da una società al proprio commercialista, di pagare alcuni tributi con modello F24, che tuttavia non andava a buon fine. Il cliente agiva verso il commercialista e la banca presso cui era avvenuto il tentato pagamento, quest’ultima ritenuta responsabile di non aver comunicato anche alla società il cattivo esito dell’operazione.

In primo grado, banca e commercialista erano condannati in solido al risarcimento del danno; in appello, la banca otteneva la riforma della condanna a suo carico, sicché il cliente soccombente proponeva ricorso in Cassazione.
La società riteneva che, depositando, tramite il proprio commercialista, la delega di pagamento del modello F24, si fosse instaurato con la banca un rapporto di mandato, tale per cui la banca era tenuta al rispetto degli obblighi di diligenza nell’ambito dell’incarico (compreso quello di comunicare anche alla società e non solo al commercialista l’errata predisposizione del modello di pagamento).

La Suprema Corte ha escluso la responsabilità dell’istituto bancario, posto che quest’ultimo aveva comunicato al commercialista il negato versamento dei tributi e ciò era idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra la condotta della banca e i danni subiti dal cliente.

Infatti, il cliente aveva conferito mandato al commercialista, che aveva autonomamente interloquito con la banca, da cui aveva raccolto la notizia del mancato recepimento del modello F24 in quanto erroneamente compilato.

È vero che, ex art. 1708 c.c., il mandato comprende anche gli atti necessari al compimento di quelli per i quali è stato conferito e, ex art. 1856 c.c., la banca risponde secondo le regole del mandato per gli incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Tuttavia, tali obblighi operano con riferimento al soggetto legittimato ad interloquire con la banca, soggetto che, nel caso di specie, non era la – sola – cliente della banca, sussistendo il commercialista ad hoc delegato.

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