Dichiarazione di responsabilità delle imprese impiantistiche artigiane con Smart Task
Da domani sarà disponibile la funzionalità «Limiti impresa impiantistica artigiana» nel Cassetto previdenziale del contribuente
Le imprese artigiane che svolgono attività impiantistiche non sono necessariamente soggette ai limiti dimensionali previsti per le imprese di costruzioni edili. In particolare, qualora l’attività di installazione di impianti non sia esercitata in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici, opera il limite dimensionale previsto dall’art. 4 comma 1 lett. a) della L. 443/85, pari a 18 dipendenti, elevabili a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. A tal fine, come illustrato dall’INPS con il messaggio n. 3145/2026, a partire dal 23 ottobre 2026, le aziende menzionate possono trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alle caratteristiche dell’attività esercitata, utilizzando lo “Smart Task” denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana”.
Con l’occasione, si ricorda che l’art. 4 della L. 443/85 individua i limiti dimensionali del personale dipendente che l’impresa artigiana può occupare, superati i quali l’impresa perde la natura di impresa artigiana, dovendo essere classificata nel settore Industria. In particolare, la lett. e) del comma 1 del menzionato art. 4 dispone che per le imprese di costruzioni edili il limite massimo consentito per il mantenimento della natura di impresa artigiana sia di 10 dipendenti; numero elevabile a 14, a condizione che i lavoratori aggiuntivi siano apprendisti; tale limite è contraddistinto dal codice di autorizzazione (CA) “5G”. Diversamente, per le imprese non edili e che non lavorano in serie, trova applicazione il limite previsto dalla lett. a) della stessa norma, pari a un massimo di 18 dipendenti; numero elevabile fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; tale limite dimensionale è contraddistinto dal CA “5C”.
Ai fini dell’applicazione del primo limite dimensionale, l’INPS comprende nel settore edile anche attività affini all’edilizia e alla finitura dell’edilizia, per cui alle aziende classificate con i codici statistico-contributivi (CSC) da 4.13.02 a 4.13.08 è attribuito il codice autorizzazione “5G”.
Tuttavia, l’istituto introduce una distinzione, con riguardo all’attività concretamente svolta: le imprese classificate con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 contraddistinte dal CA “5G” che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici, rientrano nella previsione di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) della L. 443/85. In tale prospettiva, viene in rilievo l’interpello n. 4/2025, con cui il Ministero del Lavoro si è pronunciato relativamente alle imprese che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici, chiarendo che: “per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa”. Pertanto, non essendo obbligate all’iscrizione alla Cassa Edile, tali imprese non sono soggette al limite dimensionale previsto per le imprese artigiane di costruzioni edili.
Operativamente, a partire da domani, 23 ottobre 2026, i datori di lavoro che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione (CA) “5G” possono, come anticipato, trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alle caratteristiche dell’attività esercitata, utilizzando, all’interno della sezione “Contatti” del Cassetto Previdenziale del Contribuente, lo “Smart Task” denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana” e indicando come data della decorrenza della variazione il 1° luglio 2026 o la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione, se successiva.
A seguito della dichiarazione di responsabilità, alla matricola aziendale sarà attribuito il CA “4X” che dal 1° luglio 2026 ha assunto il nuovo significato di “Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili”; l’associazione del CA “4X” consentirà l’attribuzione del CA “5C” che comporta l’applicazione del limite dimensionale di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) della L. 443/85. Per le nuove iscrizioni, il questionario della procedura di iscrizione automatizzata relativo alle attività economiche di cui ai CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 è stato integrato con la dichiarazione di responsabilità anzidetta; la sottoscrizione della dichiarazione comporta l’attribuzione dei CA “4X” e “5C” alla posizione contributiva.
Con riferimento alle imprese che esercitano attività plurime, l’INPS ricorda che, in ipotesi di apertura di più matricole, in presenza dei requisiti, l’inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto esclusivamente alla matricola riferita all’attività economica esercitata in modo professionale e personale dal titolare dell’impresa o dalla maggioranza dei soci. L’eventuale, ulteriore, matricola deve essere classificata nel settore Industria o nel Terziario, sulla base dell’attività economica effettivamente esercitata.
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