Attivo il nuovo servizio on line per le comunicazioni sul visto di conformità
Fino al 10 gennaio «Vi.diCo.Web - Visto di conformità» si affianca ai canali già in uso; dall’11 gennaio 2027 sarà l’unico canale utilizzabile
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto ieri che è disponibile il servizio “Vi.diCo.Web - Visto di conformità”, con cui i professionisti possono trasmettere on line la comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità, e ha pubblicato un’apposita Guida operativa.
Nella fase iniziale, la nuova procedura si affianca ai canali già in uso: fino al 10 gennaio 2027 sarà infatti comunque possibile inviare la comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), raccomandata A/R ovvero mediante consegna a mano. Dall’11 gennaio 2027, invece, si potrà trasmettere la comunicazione esclusivamente tramite il servizio on line.
Si ricorda che con il provvedimento del 22 settembre 2026, emanato in attuazione dell’art. 22 del DLgs. 1/2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per consentire ai professionisti di trasmettere in modalità telematica, direttamente dall’area riservata del proprio sito internet, le comunicazioni relative all’esercizio della facoltà di apporre il visto di conformità previste dall’art. 21 del DM 164/99 (si veda “Nuovo servizio on line per le comunicazioni sul visto di conformità” del 24 settembre).
Il nuovo servizio permette l’invio di tutte le comunicazioni relative al visto di conformità, comprese quelle, successive alla prima, con cui sono comunicate le variazioni di dati o l’eventuale rinuncia alla facoltà di apporre il visto.
Il professionista può compilare e trasmettere la comunicazione alla Direzione regionale territorialmente competente in ragione del suo domicilio fiscale, attraverso una procedura guidata.
La comunicazione contiene:
- i dati anagrafici;
- i requisiti professionali;
- il codice fiscale e la partita IVA;
- il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l’attività professionale.
Sono trasmessi con modalità telematica anche i documenti allegati alle comunicazioni, tra cui:
- copia della polizza assicurativa di cui all’art. 22 del DM 164/99;
- dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine professionale di appartenenza;
- dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8 del DM 164/99;
- rinnovo della polizza e quietanze di pagamento;
- autocertificazione della permanenza dei requisiti già comunicati in precedenza.
Nella Guida operativa si precisa che nel caso di società tra professionisti (STP) va inviata copia dell’eventuale patto parasociale adottato.
Il professionista può, inoltre, produrre ogni ulteriore documentazione, dichiarazione sostitutiva o autocertificazione ritenuta utile per integrare e completare le informazioni da comunicare all’Agenzia.
Dopo la trasmissione della comunicazione, il professionista deve comunicare, tramite il servizio, eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti precedentemente trasmessi, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
Per semplificare gli adempimenti, la nuova comunicazione è resa disponibile in modalità precompilata con le informazioni già precedentemente trasmesse, in modo da consentire l’aggiornamento delle sole informazioni necessarie.
Come detto, è anche possibile comunicare la rinuncia alla facoltà di apporre il visto, indicando la data dalla quale la stessa ha efficacia.
Selezionando la funzione “Elenco comunicazioni”, presente nella pagina principale del servizio, è possibile consultare sia le comunicazioni già trasmesse, sia quelle ancora in fase di compilazione.
Si possono anche selezionare uno o più profili in funzione della struttura attraverso la quale il professionista intende trasmettere le dichiarazioni corredate del visto di conformità.
Sulla base dei profili selezionati, la procedura guida nell’inserimento delle informazioni e dei documenti richiesti.
I profili disponibili sono:
- professionista individuale;
- professionista socio di un’associazione tra professionisti;
- professionista socio di una società di servizi;
- professionista dipendente di una struttura di servizi alle imprese;
- professionista socio di una STP.
Effettuata la selezione di uno o più profili, il sistema guida il professionista nell’inserimento delle informazioni necessarie, in funzione delle diverse modalità organizzative scelte per lo svolgimento dell’attività di trasmissione.
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