Rimodulato il finanziamento al Fondo di solidarietà delle telecomunicazioni
Incrementato il valore di diverse aliquote di contribuzione per le prestazioni erogate dal Fondo
Con il DM 1° settembre 2026, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del Lavoro ha modificato “in crescendo” alcune delle aliquote di contribuzione per il finanziamento delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle stesse e il pareggio del bilancio.
Si tratta di un Fondo di solidarietà bilaterale previsto ai sensi dell’art. 26 del DLgs. 148/2015 e istituito con il DM 4 agosto 2023, nel cui ambito di applicazione rientrano innanzitutto le imprese esercenti – con licenze/autorizzazioni ove previste – servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc).
Rientrano inoltre in tale novero le imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione, nonché le imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.
Ciò premesso, il DM 1° settembre 2026 rimodula le aliquote di finanziamento per le aziende che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina delle integrazioni salariali ordinarie di cui all’art. 10 del DLgs. 148/2015.
Innanzitutto, per quanto riguarda la prestazione dell’assegno di integrazione salariale di cui all’art. 5 comma 2 del DM 4 agosto 2023, la misura dell’aliquota del contributo addizionale a carico del datore di lavoro sale al 3% (in luogo del precedente 1,5%).
Rimane invece invariato il contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti.
Un secondo gruppo di modifiche riguarda invece le aliquote previste per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5 comma 1 lett. a), b) e c) del DM 4 agosto 2023, ossia:
- il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea (lett. a);
- le prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (lett. b);
- le prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro (lett. c).
Con le nuove disposizioni del DM 1° settembre 2026, per tutte e tre le tipologie di prestazioni trova applicazione un contributo ordinario mensile dello 0,75% (anziché dello 0,45%, come da disposizione previgente), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti.
Invece, per le sole prestazioni integrative in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui alla lett. b), è dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 2,5% (in luogo del precedente 1,5%) calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito, qualora non fossero intervenuti eventi tutelati, che possano dare luogo ad accredito figurativo, o non tutelati, e il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione.
Infine, per le prestazioni integrative rispetto ai trattamenti di integrazione salariale riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro, di cui alla lett. c), il DM 1° settembre 2026 stabilisce che il contributo addizionale a carico del datore di lavoro trova applicazione nella misura del 2,5% (invece dell’1,5%, come da disposizione previgente) e calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.
In conclusione, il Ministero del Lavoro dispone che tutte le modifiche applicate alle aliquote di finanziamento divengano operative dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del decreto in commento, ossia febbraio 2027.
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