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Giovedì, 15 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Buona fede nell’applicare il regime del margine da valutare secondo il principio di effettività

/ REDAZIONE

Giovedì, 15 ottobre 2026

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Con la sentenza relativa alla causa T-569/25 del 14 ottobre, il Tribunale Ue ha affermato che la disciplina del regime del margine IVA di cui all’art. 314 della direttiva 2006/112/Ce, letta alla luce del principio di effettività, non è compatibile con una prassi nazionale che prenda in considerazione la buona fede del rivenditore nell’applicare il regime non nel procedimento di determinazione dell’imposta, ma soltanto in un procedimento distinto.

Il caso specifico riguardava una società tedesca che svolgeva attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso e che, avendo ricevuto dai fornitori una fattura con applicazione del regime del margine, aveva applicato anch’essa il regime speciale in sede di rivendita di alcuni orologi.

Tuttavia, in base alla normativa tedesca, la buona fede del contribuente nel fare affidamento alle indicazioni riportate nei documenti dei fornitori non poteva essere valutata nell’ambito del procedimento di determinazione dell’imposta, ossia un procedimento nel corso del quale le autorità accertano i fatti e tengono conto di tutte le circostanze rilevanti, comprese quelle favorevoli alle parti; essa, invece, poteva essere considerata soltanto nell’ambito del c.d. “procedimento secondo equità”, con cui l’Amministrazione esamina i motivi di equità invocati dal rivenditore, esercita il suo potere discrezionale e adotta una decisione amministrativa separata.

Una prassi nazionale di questo tipo, per i giudici unionali, può porsi in contrasto con il principio di effettività, potendo rendere eccessivamente difficile, per i soggetti passivi interessati, l’esercizio del diritto di applicare il regime del margine.

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