Ultimo appuntamento nel 2026 per presentare il modello IVA TR
L’invio deve avvenire telematicamente a cura del soggetto passivo o di un intermediario abilitato
Scade lunedì 2 novembre il termine entro il quale è possibile presentare il modello TR per chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA relativo al terzo trimestre 2026. Si tratta dell’ultimo invio di tale modello per l’anno in corso, tenuto conto che l’eventuale credito IVA maturato nel quarto trimestre potrà essere recuperato solo in sede di dichiarazione annuale.
A prescindere dalla periodicità di liquidazione dell’imposta, l’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso trimestrale del credito IVA, se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:
- esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10% (art. 3 comma 6 del DL 250/95), inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;
- effettuazione di operazioni attive non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA (in tal caso, il rimborso è limitato alla sola imposta assolta su detti acquisti);
- svolgimento dell’attività da parte di soggetto non residente che opera in Italia mediante un rappresentante fiscale di cui all’art. 17 comma 3 del DPR 633/72 o identificazione diretta di cui all’art. 35-ter del DPR 633/72;
- effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato e per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni, di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19 comma 3 lett. a-bis) del DPR 633/72.
In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione nel modello F24 anche con altri tributi, contributi e premi (art. 8 comma 2-3 del DPR 542/99).
A seconda che si intenda chiedere a rimborso il credito ovvero utilizzarlo in compensazione “orizzontale”, sono previste soglie diverse superate le quali occorre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
L’istanza per il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale si presenta avvalendosi del modello TR approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 144055/2020 e aggiornato, da ultimo, nel 2025 (si veda “Modello IVA TR senza molte delle percentuali di compensazione prestampate” del 26 marzo 2025).
La presentazione del modello deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (art. 8 commi 2-3 del DPR 542/99); qualora tale termine cada di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo (art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011, conv. L. 106/2011). Pertanto, come già anticipato, la prossima scadenza è quella del 2 novembre 2026 (in quanto il 31 ottobre è sabato e il 1° novembre un giorno festivo) per l’eventuale credito maturato nel terzo trimestre di quest’anno.
Si considerano tempestive anche le istanze inviate entro tale termine, ma scartate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (C.M. n. 195/99).
Il modello TR deve essere presentato esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal soggetto passivo;
- tramite un intermediario abilitato di cui all’art. 3 commi 2-bis e 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti).
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza per via telematica è trasmessa attraverso lo stesso canale all’utente che ha effettuato l’invio.
Il credito esposto nel modello TR è determinato facendo riferimento esclusivamente all’eccedenza d’imposta detraibile che risulta dalla liquidazione relativa al trimestre di competenza, senza computare l’eventuale credito riportato dal periodo precedente (C.M. n. 92/99, § 2.3).
Di conseguenza, il credito IVA riportato dal secondo trimestre 2026 non può essere recuperato tramite il modello TR per il terzo trimestre. Il predetto credito può essere utilizzato solo per ridurre l’eventuale debito IVA nel quarto trimestre e confluisce, in ultima istanza, nel saldo annuale.
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