Quota 100 diminuita dell’ammontare del reddito da lavoro percepito
La Cassazione rimedita il suo precedente orientamento sulla non cumulabilità del trattamento pensionistico
Con la sentenza n. 26864/2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di cumulo tra la pensione c.d. “Quota 100” e i redditi di lavoro dipendente o autonomo.
Si ricorda che tale trattamento pensionistico è stato introdotto, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, dall’art. 14 del DL 4/2019, in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95, al conseguimento di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva almeno pari a 38 anni.
Al comma 3 del menzionato art. 14 è poi previsto un preciso divieto di cumulo: la pensione Quota 100, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
In sede amministrativa (cfr. circ. INPS nn. 11/2019 e 117/2019), l’INPS ha ritenuto che la violazione di tale divieto comportasse la sospensione del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare in cui si colloca la percezione del reddito da lavoro, a prescindere dall’entità del reddito stesso.
L’interpretazione della norma da parte dell’istituto e la sua concreta applicazione hanno generato, nel tempo, un ampio contenzioso giudiziario, vertente, da un lato, sulla legittimità costituzionale della portata assoluta del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro e, dall’altro, in ordine agli effetti derivanti dalla violazione del divieto.
In merito, hanno avuto modo di pronunciarsi sia la Corte Costituzionale – dichiarando, con la pronuncia n. 234/2022, infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14 comma 3 sollevate in relazione all’art. 3 Cost. – sia la Cassazione, con sentenza n. 30994/2024. In tale occasione i giudici di legittimità avevano fatto propria un’interpretazione conforme alla lettura dell’ente previdenziale, sostenendo che la violazione del divieto di cumulo menzionato comportasse la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento.
Tale intervento di legittimità non ha sopito, tuttavia, il dibattito giurisprudenziale, tanto che la questione è tornata dinanzi alla Corte Costituzionale. Nel dichiarare inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 14 comma 3 sollevata dal Tribunale di Ravenna (Corte Cost. n. 162/2025), la Consulta aveva rilevato che il rimettente non avesse “correttamente assolto all’onere di preventiva interpretazione (anche adeguatrice) della disposizione censurata”. Dunque, sia pure nel contesto di una declaratoria di inammissibilità, la Consulta ha aperto la strada a possibili interpretazioni adeguatrici dell’art. 14 comma 3.
In tale contesto interviene la sentenza in commento, con la quale i giudici di legittimità rimeditano il proprio precedente orientamento. La Cassazione evidenzia come la previsione per cui la pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro, salvo l’eccezione ivi prevista, pone un limite a diritti fondamentali e, pertanto, non può che essere di stretta interpretazione. Da un punto di vista letterale, la disposizione non indica altro se non l’impossibilità di fruire congiuntamente dei due redditi, quello da pensione e quello da lavoro: ne consegue che la sospensione del trattamento per un intero anno è una conseguenza del divieto che, nel silenzio della norma, non è possibile affermare.
Ciò, evidenzia la Corte, anche in considerazione della circostanza per cui laddove il legislatore ha voluto stabilire la perdita integrale di una prestazione quale effetto di una condotta, lo ha fatto in modo inequivoco (si pensi, ad esempio, all’art. 8 del DLgs. 22/2015, che prevede, in determinate circostanze, l’obbligo restitutorio integrale dell’anticipazione NASpI).
In definitiva, la Corte chiarisce che il divieto di cumulo di cui all’art. 14 comma 3 deve essere così inteso: il pensionato, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non può godere di due trattamenti, pensionistico e da lavoro. Ciò comporta la riduzione del trattamento pensionistico, complessivamente considerato, ossia riferito all’intero arco temporale preso in considerazione dalla norma, in misura corrispondente al guadagno derivante dalla ripresa dell’attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica collocazione temporale della stessa; “la pensione è diminuita in misura pari all’ammontare del reddito da lavoro percepito nell’intero periodo”.
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