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FISCO

Disciplina anti abuso con maglie più strette per i dividendi intracomunitari

La Corte Ue legittima il diniego dell’esenzione per le redistribuzioni sistematiche «a monte»

/ Gianluca ODETTO

Venerdì, 16 ottobre 2026

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È giunta a sentenza ieri davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la causa n. C-203/25 (Neo Group UAB), la quale delinea principi di rilievo in merito alla disciplina anti abuso contenuta nell’art. 1 §§ 2 e 3, della direttiva 2011/96/Ue (“madre-figlia”).

In base a tale disciplina:
- il beneficio dell’esenzione dei dividendi corrisposti alle società madri europee è negato in presenza di una costruzione che, essendo posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l’oggetto o la finalità della direttiva stessa, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti;
- una costruzione può comprendere più di una fase o parte;
- una costruzione è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.

La vicenda ha visto coinvolte due società lituane, le quali avevano distribuito dividendi per circa 28 milioni di euro alla propria capogruppo cipriota, la quale a sua volta li aveva rigirati a una seconda holding cipriota, che la partecipava insieme a un’altra società del Belize. A capo del gruppo era una persona fisica, non residente in Lituania bensì a Cipro. Attraverso complesse operazioni circolari di trasferimento di crediti e debiti tra la persona fisica al vertice del gruppo e le holding cipriota e del Belize, di fatto le somme destinate all’estinzione di parte di questi debiti sono state in sostanza ritenute dall’Amministrazione finanziaria della Lituania quali distribuzioni mascherate di dividendi a beneficio ultimo della persona fisica, in violazione della predetta disciplina anti abuso e con conseguente recupero della ritenuta sui dividendi che doveva essere versata al Fisco dello Stato baltico.

I principi della sentenza si allineano, meglio precisandoli, a quelli delle Conclusioni dell’Avvocata generale del 21 maggio 2026 (si veda “Per il diniego dei benefici «madre-figlia» si guarda alla figura del dominus” del 22 maggio 2026) e richiamano a loro volta alcune parti della precedente sentenza relativa alla causa n. C-228/24 (Nordcurrent group UAB), anch’essa intentata da una società lituana. Essi vanno in sostanza in quattro direzioni.

In primo luogo (§§ 42-70 della sentenza), si stabilisce che la disciplina anti abuso può essere attivata anche nel momento in cui il percipiente diretto dei dividendi (nella situazione concreta la subholding cipriota) sia una società che esercita un’attività economica effettiva, e che la presenza di una società meramente interposta o “passante” non esaurisce le ipotesi in cui il Fisco può pretendere la ritenuta non effettuata, o negare il rimborso di quella operata, pur se si tratta indubitabilmente della casistica maggiormente frequente; al contrario, nel caso specifico è stato condotto un esame “a 360 gradi” nel quale valutare anche gli effetti distorti dei contratti di cessione di azioni e di crediti.

Né vale, secondo la Corte di Giustizia, il ricorso all’art. 10 della Convenzione Lituania-Cipro, che accorda l’esenzione integrale ai dividendi infragruppo in presenza di partecipazioni qualificate, posto che la natura di beneficiario effettivo della suholding cipriota non autorizza automaticamente tale regime di esenzione, se lo scopo complessivo dell’operazione è contrario al diritto dell’Unione.

Il secondo ordine di considerazioni (§§ 71-79 della sentenza) muove dai principi “storici” stabiliti dalla sentenza della stessa Corte di Giustizia nelle cause riunite n. C-116/16 e C-117/16, secondo cui costituisce indice di costruzione non genuina il fatto che i dividendi siano ritrasferiti, integralmente o quasi ed entro un lasso di tempo breve, dalla società percipiente diretta ad un soggetto terzo privo dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2011/96/Ue. La sentenza Neo Group va però oltre, in quanto ritiene possibile attivare la disciplina antielusiva, in presenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi a ciò necessari, anche se il ritrasferimento a monte dei dividendi avviene non tanto una volta ricevuti gli stessi “a valle”, bensì in modo continuativo per un certo periodo di tempo.

In terzo luogo (§ 80-89 della sentenza), la Corte stabilisce che il diniego dell’esenzione può essere fatto valere dal Fisco dello Stato che avrebbe altrimenti dovuto incassare la ritenuta (la Lituania) anche quando le operazioni considerate non genuine non sono avvenute nel proprio territorio, ma sono state effettuate da persone (i beneficiari finali della costruzione abusiva) residenti altrove.

Da ultimo (§§ 90-99 della sentenza), la Corte di Giustizia richiama la necessità che la conoscenza della sussistenza della costruzione non genuina (elemento psicologico necessario per attivare la disciplina antielusiva) sia accertata nei confronti di almeno una delle società del gruppo che partecipano a tale catena di operazioni, ovvero del “dominus” persona fisica al vertice del gruppo a beneficio del quale si concretizza il vantaggio fiscale, senza invece che risulti necessario che la società figlia (nel caso specifico, la controllata operativa lituana) sia stata a conoscenza di tale volontà di eludere il Fisco.

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