Senza autonomia la subfornitura è a rischio interposizione illecita di manodopera
L’oggetto della subfornitura non può coincidere con la mera, generica erogazione di lavorazioni o servizi
L’art. 1 della L. 192/98 definisce la subfornitura come il contratto con cui l’imprenditore si impegna a effettuare, per conto di un’impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente medesima, o si obbliga a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
Tale fattispecie, in virtù della sua struttura, può nella pratica prestarsi a utilizzi distorti, celando interposizioni illecite di manodopera. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese in materia, individuando, da un lato, gli indici di un genuino utilizzo del contratto in esame e, dall’altro, gli elementi in presenza dei quali possa dirsi integrata una ipotesi di interposizione illecita di manodopera.
Innanzitutto, va premesso come il rapporto di subfornitura rientri nel fenomeno della cooperazione fra imprenditori, attuando un’ipotesi di decentramento produttivo in forza del quale si ha l’inserimento del subfornitore nell’ambito del processo produttivo del committente (cfr. Cass. n. 17880/2026). In particolare, l’impresa committente, specie quando sono commissionati prodotti di alto livello tecnico, assume la progettazione del prodotto da realizzarsi a cura del subfornitore e ne definisce, come anticipato, le specifiche tecniche, fornendo anche materie prime e attrezzature o comunque indicazioni specifiche e descrizioni dettagliate per la realizzazione di quanto sarà destinato a essere inserito nel prodotto finale, divenendo la fase della sua lavorazione una parte integrante del ciclo produttivo della committente.
Ne consegue che l’oggetto della subfornitura non può coincidere con la mera, generica erogazione di lavorazioni o servizi ma deve presentarsi con caratteri di autonomia che consentano di distinguerlo rispetto all’attività svolta dall’impresa nel ciclo della quale, comunque, le lavorazioni o i prodotti e servizi affidati alla subfornitrice sono destinati ad inserirsi o incorporarsi (cfr. Cass. n. 19054/2025). L’attività della subfornitrice deve essere pertanto riconoscibile, configurandosi comunque come di risultato, seppur di carattere parziale, rispetto al prodotto o servizio definitivo fornito dalla committente (cfr. Cass. n. 26315/2026).
In tale contesto, va da sé che, nella configurazione della fattispecie astratta, i poteri di direzione e controllo dei lavoratori impegnati nell’esecuzione delle “lavorazioni” e dei “prodotti e servizi” oggetto del contratto di subfornitura debbano far capo, non solo formalmente, al subfornitore. Valga in tale ottica richiamare il principio fatto proprio dalla Cassazione, in forza del quale la genuinità di un appalto di opere o servizi presuppone, specie nell’ipotesi di appalti c.d. labour intensive, la verifica dell’affidamento all’appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio di impresa (cfr. Cass. n. 18945/2025).
Di tali principi ha fatto recentemente applicazione la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26315/2026.
La controversia nasceva dall’impugnazione di un verbale di accertamento con cui l’ITL aveva contestato una interposizione illecita di manodopera rispetto al personale di una cooperativa, con la quale un’azienda aveva sottoscritto un contratto di subfornitura. In particolare, l’azienda committente si occupava della lavorazione, del confezionamento e della commercializzazione di carni bovine e suine; alla cooperativa, invece, erano state affidate le attività di scotennamento, toelettatura e incassamento di gola e pancetta di suino, nonché di quelle di macinatura delle carni. Secondo gli ispettori, il personale della cooperativa, nel prestare la propria attività presso lo stabilimento della committente, era stato inserito nella struttura produttiva di quest’ultima e posto in rapporto di subordinazione con la stessa, sicché l’organizzazione del lavoro, come anche il rischio di impresa connesso, sarebbe stato ad esclusivo carico della committente.
Investita della vicenda, la Cassazione, facendo propri i principi anzidetti, ha confermato l’illiceità dello schema negoziale attuato dalle parti.
Nel caso di specie, infatti, l’organizzazione del personale della cooperativa era gestita dal legale rappresentante della committente. In particolare, quest’ultimo forniva indicazioni quotidiane ai lavoratori con riferimento alle operazioni da svolgere e non vi era, in sostanza, una porzione dell’attività produttiva che non fosse gestita separatamente con mezzi della cooperativa, ma una mera messa a disposizione di personale gestita dall’azienda e utilizzata nel reparto produttivo della stessa. Tanto chiarito, la Corte ha confermato la sussistenza di un’ipotesi di interposizione illecita di manodopera.
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