Commercialisti: sempre permessa la promozione diretta dei propri servizi
Secondo la Corte UE, anche il c.d. «démarchage» rientra nella nozione di comunicazione commerciale, i cui divieti assoluti sono stati aboliti
È illegittima ogni disposizione nazionale che vieti agli esercenti una professione regolamentata, quale quella di dottore commercialista ed esperto contabile, di praticare “atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi” (c.d. démarchage): una simile norma, infatti, è incompatibile con l’art. 24, n. 1, della Direttiva 2006/123/CE, che ha espressamente statuito, a livello comunitario, l’abolizione di qualsiasi divieto assoluto in tema di comunicazione commerciale delle professioni regolamentate.
Questo il principio confermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 5 aprile 2011, riguardante il procedimento C-119/09, ossia una controversia fra la Société fiduciaire nationale d’expertise comptable e il Ministro del Tesoro, del Bilancio ...
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