ACCEDI
Sabato, 21 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Commercialisti: sempre permessa la promozione diretta dei propri servizi

Secondo la Corte UE, anche il c.d. «démarchage» rientra nella nozione di comunicazione commerciale, i cui divieti assoluti sono stati aboliti

/ Rossella QUARANTA

Mercoledì, 6 aprile 2011

x
STAMPA

È illegittima ogni disposizione nazionale che vieti agli esercenti una professione regolamentata, quale quella di dottore commercialista ed esperto contabile, di praticare “atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi” (c.d. démarchage): una simile norma, infatti, è incompatibile con l’art. 24, n. 1, della Direttiva 2006/123/CE, che ha espressamente statuito, a livello comunitario, l’abolizione di qualsiasi divieto assoluto in tema di comunicazione commerciale delle professioni regolamentate.

Questo il principio confermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 5 aprile 2011, riguardante il procedimento C-119/09, ossia una controversia fra la Société fiduciaire nationale d’expertise comptable e il Ministro del Tesoro, del Bilancio ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU