Legittima la clausola di recesso contro il cliente moroso
Lo chiarisce il CNDCEC in un Pronto Ordini pubblicato ieri, precisando che resta comunque obbligatorio avvertire tempestivamente il cliente
Per ovviare ai disagi causati dalla (potenziale) morosità del cliente, il professionista può concordare con quest’ultimo l’inserimento di una clausola ad hoc nel mandato professionale, che ne stabilisca il recesso qualora la parcella non venga saldata entro un termine prestabilito. Resta comunque ferma la necessità di avvertire tempestivamente il cliente del recesso, così da metterlo nelle condizioni di individuare un altro professionista in tempo utile.
Lo ha chiarito il CNDCEC nel Pronto Ordini n. 367/2011, diffuso ieri e relativo a una richiesta di parere avanzata dall’Ordine di Perugia.
L’ODCEC perugino chiedeva conferma, innanzitutto, della legittimità di una clausola che preveda la sospensione della prestazione se, entro un termine congruo – pari, ad esempio, a 90 ...
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