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Nelle spa il sindaco unico fa anche il revisore

Assonime si sofferma su una disciplina che potrebbe però essere abrogata nel caso fosse approvato definitivamente un emendamento al DL 5/2012

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 8 marzo 2012

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La circolare Assonime 7 marzo 2012 n. 6 si sofferma anche nell’analisi della disciplina del sindaco unico di spa come risultante dall’art. 35, comma 1 del DL 5/2012. Questa norma, si ricorda, ha sostituito la disposizione che – come inserita dall’art. 14, comma 14 della L. 183/2011 – avrebbe consentito alle spa con ricavi o patrimonio netto inferiori ad un milione di euro di nominare un sindaco unico scelto tra i revisori legali.

In esito a tali modifiche, l’art. 2397, comma 3 c.c. stabilisce che le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito Registro, se: lo statuto non dispone diversamente; ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.).

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