Acquiescenza alla sentenza solo con elementi inconfutabili
Non rileva la mancata espressa censura su una sola annualità d’imposta
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13047 del 24 maggio 2017, ha chiarito un aspetto interessante in tema di corretta identificazione (o meno) di acquiescenza implicita, ex art. 329, comma 2, c.p.c., cioè di quel fenomeno particolare, secondo il quale l’impugnazione parziale comporta acquiescenza alle parti di sentenza non impugnate, purché autonome e non dipendenti da quella che è oggetto dell’impugnazione.
Il caso riguardava una decisione, emessa dalla C.T. Reg. del Lazio e impugnata innanzi la Suprema Corte, ove si era ritenuto che l’Ufficio avesse impugnato solo parzialmente la sentenza di prime cure rivolgendo espressamente le censure solo ad un anno di imposta, prestando così acquiescenza alla decisione di primo grado con riferimento ad un avviso di accertamento
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