Ampliato l’esonero dall’obbligo di denuncia di vendita di prodotti alcolici
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito quali sono gli esercenti esclusi dall’adempimento per effetto della L. n. 124/2017
Gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i rifugi alpini, le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati non saranno più obbligati a denunciare all’Ufficio doganale la vendita di prodotti alcolici.
Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dalla nota n. 113015/2017 dell’Agenzia delle Dogane, che esamina l’ambito di applicazione della semplificazione.
Si ricorda che, ai sensi dell’apparato normativo che regolamenta le imposte sulla produzione e sui consumi (Testo unico approvato con DLgs. n. 504/95), gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono farne espressa denuncia d’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ...