Sospeso il bilancio presupposto di altre delibere
Non legittimato a impugnare il socio che, non sottoscrivendo l’aumento di capitale conseguente all’azzeramento dello stesso, perde il proprio status
Il Tribunale di Roma, nel provvedimento cautelare del 29 aprile scorso, solo recentemente edito, si sofferma su numerosi profili in materia di impugnazione di deliberazioni assembleari e, in particolare, della delibera di approvazione del bilancio.
Si sottolinea, innanzitutto, come un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423 comma 2 c.c. sia, di per sé, illecito e costituisca quindi l’oggetto, illecito, della deliberazione assembleare che lo abbia approvato. Ma la deliberazione di approvazione del bilancio, al pari di qualsiasi altra deliberazione dei soci, può presentare anche – in aggiunta o in via esclusiva – i normali vizi che la legge prevede come vizi formali e/o procedurali, attinenti, tra l’altro, alla regolarità del procedimento di convocazione dei soci o dello
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