Sindaco unico con supplente
Assonime, con Il Caso n. 3/2021, rivede il proprio orientamento e ammette il sindaco supplente, ma resta il parere contrario del MISE
Il Caso Assonime n. 3/2021 trae spunto da una pronuncia del Giudice del Registro presso il Tribunale di Milano per tornare (dopo la circolare n. 6/2016 dell’Associazione) sulla dibattuta questione della obbligatorietà o meno di procedere alla nomina di un sindaco supplente del sindaco unico di srl; ciò in quanto l’art. 2477 c.c., nel delineare l’assetto dei controlli, si limita a prevedere che, se lo statuto non disponga diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Peraltro, sebbene tale previsione sia collocata nel primo comma dell’art. 2477 c.c., dedicato alla nomina facoltativa dei controllori di srl, si tende ad ammettere una sua valenza generale (cfr. la circ. Assonime n. 6/2016, § 1.1 e la nota interpretativa CNDCEC aprile
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