Richiesta di rimessione in termini a esito incerto
Dubbi in caso di morte del difensore
La legge n. 69/2009 ha modificato la restituzione in termini con l’abrogazione dell’art. 184-bis e il suo sostanziale “trasferimento” al comma 2 dell’art. 153 c.p.c., tra le disposizioni generali del I libro del Codice di procedura civile.
Tale nuova allocazione ha attribuito all’istituto una connotazione di natura generale, valente in riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass. 17 giugno 2015 n. 12544) attesa la sua pacifica applicabilità nel rito tributario.
Il rimedio ex art. 153 c.p.c. è, in effetti, collegato al sistema delle preclusioni e si ispira alla necessità di mitigarne
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