Domanda per l’esonero contributivo turismo e terme entro il 30 giugno
L’agevolazione contributiva riguarda le assunzioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022
Facendo seguito all’autorizzazione concessa dalla Commissione europea, con la circ. n. 67/2022, l’INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 4 comma 2 del DL 4/2022 in favore dei settori turismo e stabilimenti termali.
Si ricorda che la norma riconosce l’esonero contributivo ex art. 7 del DL 104/2020 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi. Inoltre, in caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero
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