Retribuzioni in aumento di 750 euro nel triennio 2026-2028 per i dirigenti della logistica
A marzo la prima decorrenza di aumento e a giugno un’una tantum da 500 euro
Lo scorso 16 febbraio Assologistica e Manager Italia hanno siglato l’Accordo che rinnova per il triennio 2026-2028 la disciplina collettiva applicabile ai dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali e aereoportuali, scaduta il 31 dicembre 2025.
In primo piano le novità di carattere economico derivanti dall’intesa, con la retribuzione mensile di fatto che per effetto degli incrementi previsti si attesta a 4.200 euro a decorrere dal prossimo mese di marzo, per poi aumentare a 4.500 euro dal 1° gennaio 2027 e a 4.700 euro dal 1° gennaio 2028.
È stata espressamente prevista l’assorbibilità di tali incrementi da parte degli incrementi retributivi riconosciuti dalle aziende a partire dal 1° agosto 2025, a esclusione di quelli accompagnati da clausola espressa di non assorbibilità.
Le Parti hanno previsto altresì, per il mese di giugno, la corresponsione a ciascun dirigente in forza al 16 febbraio 2026 di un elemento forfetario una tantum del valore di 500 euro, a integrale copertura del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2026. Nei confronti dei dirigenti che cessino il proprio rapporto di lavoro prima del 30 giugno prossimo, tale una tantum dovrà essere corrisposta assieme alle competenze di fine rapporto.
In tema di welfare aziendale le Parti hanno voluto dare continuità alle previsioni introdotte in via sperimentale per il biennio 2024-2025 dall’art. 11-bis dell’Accordo 31 maggio 2023 (si veda “Dirigenti magazzini generali con nuovi minimi retributivi da dicembre 2023” del 13 giugno 2023), incrementando da 1.500 a 2.000 euro annui il credito welfare da mettere a disposizione di ciascun dirigente all’interno della piattaforma istituita presso il Centro di formazione management per il terziario (CFMT) destinato a servizi previsti dal welfare contrattuale. Come già previsto, tale valore dovrà essere riconosciuto pro quota per i dirigenti assunti o nominati in corso d’anno (anche con contratto a tempo determinato), mentre non dovrà essere oggetto di riproporzionamento per i dirigenti con contratto a tempo parziale.
Il dirigente che alla fine di un anno solare abbia un residuo di fruizione dell’importo messo a sua disposizione nell’anno potrà optare per la sua destinazione al Fondo Mario Negri, o altrimenti lo stesso gli verrà riaccreditato per l’anno solare successivo. Per l’intero triennio di vigenza dell’Accordo il contributo annuo a carico del datore di lavoro sarà pari a 308 euro, mentre quello conto dirigente sarà di 148 euro.
Con riferimento alla previdenza integrativa, il contributo integrativo a carico dell’azienda nei confronti del Fondo Mario Negri dal 1° gennaio 2026 passerà dal 2,47% al 2,52% della retribuzione convenzionale annua, per poi aumentare nuovamente al 2,57% dal 1° gennaio 2027 e al 2,62% dal 1° gennaio 2028. È elevata anche dall’1% al 2% la quota a carico del dirigente a titolo di contributo ordinario.
Per quanto riguarda invece la copertura “Infortuni” fornita dall’Associazione Mario Pastore, con decorrenza dal contributo relativo al quarto trimestre 2025, il cui pagamento andrà in scadenza il 10 gennaio 2026, il premio aumenterà a 560 euro annui per dirigente assicurato (dai 410 euro precedenti), con contributo annuo conto azienda che, al netto della trattenuta prevista a carico del dirigente, si attesterà a 5.321,26 euro.
In tema di trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro, all’art. 14 del CCNL è stato aggiunto il comma 5-bis, che a decorrere dal 1° gennaio 2026, con riferimento alla somma commisurata al grado di invalidità spettante al dirigente in caso di invalidità permanente parziale (prevista dal comma 5 lettera b), fissa un limite minimo di invalidità pari al 3% e una franchigia del 3% per le invalidità comprese tra il 3% e il 10% che derivino da infortunio extraprofessionale.
Viene ridefinita la disciplina delle agevolazioni contributive relative al Fondo Mario Negri e all’Associazione Antonio Pastore, connesse alle nuove assunzioni o alle nomine di dirigenti (art. 25 del CCNL). Tali agevolazioni a far data dal 1° marzo non saranno più riconducibili all’età anagrafica del dirigente, competeranno una sola volta nell’arco della carriera lavorativa e potranno avere una durata massima di 2 anni, elevati a 3 solo nel caso dei contratti a termine c.d. di “invecchiamento attivo” stipulati ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo.
Inoltre, è prevista una nuova forma di agevolazione sui versamenti al Fondo Mario Negri riservata alle aziende prive di altri dirigenti in organico che a far data dal 1° gennaio 2026 decidano di assumere o nominare un dirigente a tempo pieno che percepisca una retribuzione non eccedente del 3% i minimi tabellari. Tale agevolazione si traduce in un contributo ordinario di 300 euro annui e nella mancanza di contributo integrativo a carico del datore e di ogni altro contributo a carico del dirigente. Questa forma di agevolazione ha carattere sperimentale per il 2026 e non è cumulabile con le altre previste dal CCNL.
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